Art. 1.
(Istituzione del Comitato
per le celebrazioni).

      1. Per la celebrazione a Padova e in altre città italiane del quattrocentesimo anniversario delle prime osservazioni astronomiche è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni galileiane, di seguito denominato «Comitato», con il compito di coordinare tutte le iniziative da avviare dal 2006 al 2009 e di disporre in ordine al loro finanziamento.

      2. Il Comitato è composto:

          a) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo rappresentante;

          b) dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo rappresentante;

          c) dal sindaco del comune di Padova o da un suo rappresentante;

          d) dal sindaco del comune di Pisa o anche da un suo rappresentante;

          e) dal sindaco del comune di Firenze o da un suo rappresentante;

          f) dal rettore dell'università degli studi di Padova o da un suo rappresentante;

          g) dal rettore dell'università degli studi di Firenze o da un suo rappresentante;

          h) dal rettore dell'università di Pisa o da un suo rappresentante;

          i) da un rappresentante italiano dell'Unione astronomica internazionale.

      3. Qualora lo ritengano opportuno, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati possono

 

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designare, quali ulteriori componenti del Comitato, un loro rappresentante.
      4. Per l'ottimale svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, il presidente del Comitato, sentito il Comitato stesso, può istituire:

          a) una commissione scientifica, composta da non più di quindici membri;

          b) una commissione organizzativa, composta da non più di quindici membri;

          c) una segreteria generale, a supporto delle funzioni svolte dal segretario del Comitato, composta da un massimo di cinque unità.